Scopriamo di più sull’indennità mensile di disoccupazione: che cos’è, come funziona, chi ne ha diritto, quanto dura, quanto spetta e come richiederla.
Che cos’è la NASpI – indennità di disoccupazione?
Quando finisce involontariamente un rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla cosiddetta NASpI.
Una situazione che si verifica spesso alla fine della stagione estiva per molti lavoratori e lavoratrici del settore del turismo e del terziario.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile che spetta al lavoratore a seguito di eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
In altre parole, si tratta di una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
A chi spetta?
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione gli operai agricoli a tempo determinato, i quali possono beneficiare della disoccupazione agricola.
Requisiti
Per poter accedere alla prestazione, i lavoratori e le lavoratrici che abbiano perso involontariamente la propria occupazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di inoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di NASpI.
A quanto ammonta e come si calcola la NASpI? Quanto dura?
La NASpI è corrisposta mensilmente per la metà delle settimane per cui il lavoratore ha versato i contributi negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione per i quali è già stata erogata un’indennità di disoccupazione.
L’indennità è calcolata sulla media mensile delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile lorda degli ultimi quattro anni, se tale media è pari o inferiore all’importo stabilito dalla legge di 1.352,19 € per il 2023.
Se la retribuzione media supera i 1.352,19 €, si aggiunge il 25% della differenza tra la sua retribuzione media mensile e 1.352,19 € non superando l’importo di 1.470,99€.
A partire dal settimo mese, la NASpI si riduce del 3% ogni 30 giorni.
Dove e quando è possibile richiedere la NASpI?
La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.
I lavoratori possono presentare domanda di NASpI agli sportelli territoriali Fisascat, esclusivamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Quali documenti portare all’appuntamento?
- Documento di identità
- Tessera sanitaria
- Busta paga
- Contratto di lavoro
- Eventuale lettera di licenziamento
- IBAN del proprio conto corrente
Sospensione e decadenza
La prestazione è sospesa nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.
Il diritto alla NASpI decade se il lavoratore inizia un’attività lavorativa subordinata di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.