Vertenza: le malattie oncologiche escluse dal comporto anche se non previsto dal Ccnl

Come rilevato dal Tribunale di Roma con la Sentenza 9384 del 2 gennaio 2023, le patologie oncologiche non sono disciplinate in modo omogeneo nei vari Ccnl: in alcuni casi le assenze dal lavoro dovute al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico tumorale e quelle successive per chemioterapia e radioterapia non ricadono nel periodo di comporto e sono dunque conteggiate ai fini del superamento dello stesso.
Diversamente, altri Ccnl contemplano le malattie oncologiche tra le ipotesi escluse dal computo del periodo massimo di malattia: ciò permette di estendere questa interpretazione anche nei casi di contratti nazionali che invece non lo prevedono.

Inoltre, se i contratti in questione escludono altre casistiche dal comporto, grazie a un’interpretazione estensiva potremmo includere nella stessa esenzione anche le malattie oncologiche.
In base a questo principio il giudice del lavoro di Roma ha ritenuto che, così come “i giorni necessari alla fecondazione assistita” e quelli “per le cure elio-balneo-termali” erano esclusi dal periodo di comporto, lo stesso doveva essere per le assenze dovute alla patologia tumorale.
È la Costituzione, all’articolo 32 (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”) ad avvalorare questa tesi: nei casi in cui il Ccnl di riferimento non tuteli queste situazioni, quest’ultime sono salvaguardate proprio dal diritto costituzionale alla salute.
Pertanto, qualora il contratto collettivo nazionale preveda altre gravi patologie escluse dal periodo di comporto, a queste dovranno essere aggiunte ulteriori ipotesi connotate da una condizione di gravità, come le patologie oncologiche.  

Il caso specifico di cui si è occupato il Tribunale di Roma riguardava il licenziamento della portiera di un condominio che, per un tumore al seno, era stata sottoposta a intervento chirurgico e a successivi day hospital per chemioterapia e radioterapia. A causa delle cure aveva superato il periodo di comporto contrattuale (180 giorni in un anno) ed era stata licenziata.
Il giudice, menzionando il diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione, ha stabilito la reintegrazione in servizio della lavoratrice, oltre a un risarcimento pari a nove mensilità.

Con questa sentenza sono state dunque aggiunte, tra le ipotesi escluse dal periodo di comporto, le assenze dovute a interventi chirurgici e cure contro il tumore.